22.02.2021 – Venezia – Franzoso
Ritiene il Tribunale che con l’esperimento della procedura di mediazione – tempestivamente attivata con domanda depositata in data 26.6.2016 (non esseno il termine di cui all’ art. 5 Dl n. 28/2010 perentorio e non essendo la presenza della parte obbligatoria potendo essere delegato il procuratore) e conclusa entro il termine di tre mesi dalla data di deposito della domanda stessa – anziché della negoziazione assistita, la domanda sia comunque procedibile.
SENTENZA