02.09.2019 – Milano – Folci
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 per le controversie in materia di
condominio, prevede la condanna, per chi non ha partecipato senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma
corrispondente al contributo unificato, mente non è previsto alcun rimborso delle
spese sostenute dalla parte che ha richiesto la mediazione. SENTENZA