28.09.2017 – Verona – Vaccari
Il procedimento di conciliazione obbligatoria può ritenersi compatibile con l’ordinamento comunitario qualora non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso sostanziale, sospenda la prescrizione e decadenza dei diritti oggetto della controversia, non generi ingenti costi per le parti, a patto che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. ORDINANZA