17.03.2017 – Rovigo – Bettio
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, verte sulla parte opponente secondo quanto previsto dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 che deve essere interpretato in conformità alla costituzione e alla ratio della mediazione. Va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente cristallizzazione del decreto ingiuntivo opposto in caso di mancato avvio.
SENTENZA