Consulenza in mediazione

09.04.2016 – Ascoli Piceno – Mariani

INVITA pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti; ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. (…) INVITA altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,
PRESCRIVE
che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

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04.04.2016 – Roma – Moriconi

In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. (…)
Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione – i termini e le condizioni per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).
ORDINANZA

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18.05.2015 – Pavia – Marzocchi

In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA

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