23.09.2020 – Napoli – Corte di Appello
La Corte d’appello ha respinto la domanda riconvenzionale, ricordando come ai sensi dell’art. 1592 c.c. il conduttore non abbia diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo che non vi sia stato il consenso del locatore – anche riguardo all’entità economica degli interventi e alla convenienza delle opere a farsi – consenso che non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, occorrendo una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, non essendo sufficiente neppure la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse.
ORDINANZA