Mancata comparizione personale senza giustificato motivo

24.01.2019 – Verona – Vaccari

La convenuta va condannata al pagamento della sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010 poiché non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel presente giudizio dal suo difensore, dal verbale di mediazione dimesso dall’attore risulta che essa aveva ricevuto l’avviso di convocazione davanti al mediatore con congruo anticipo rispetto alla data del primo incontro, originariamente fissata (28 giugno), e che in ogni caso tale incontro era stato differito al 19 luglio 2016, per consentire alla convenuta di parteciparvi, ottenendone però un riscontro negativo.

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22.01.2019 – Avellino – Polimeno

1) La sanzione dell’improcedibilità è prevista deve essere comminata nel momento in cui la parte onerata ex lege che, a prescindere o meno dall’attivazione del procedimento da parte sua non lo coltiva non comparendo non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.
2) La pronuncia ex art. 96 c.3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi emersi all’esito del giudizio. L’istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria. La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa e i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte, in ragione della natura, dell’oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che in termini di pregiudizio non patrimoniale. La determinazione giudiziale, quindi, deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza.
SENTENZA

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20.12.2018 – Roma – Moriconi

1) Nella mediazione, la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere. Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione della parte impinge alla improcedibilità delle domande, oltre che alla possibilità di applicare sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento.
2) La procura alle liti, quand’anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce solo alla causa e non è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo da parte del rappresentante.
SENTENZA

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21.07.2018 – Foggia – Depalma

La giustificazione di una parte in merito alla propria assenza agli incontri di mediazione deve reputarsi inesistente qualora risulti apodittica, contraria ad ogni spirito del d.lgs. 28/2010, nonché si configuri come contraria ad ogni volontà di accordo in mediazione.
ORDINANZA

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22.05.2018 – Velletri – Casaregola

In difetto della partecipazione personale delle parti, non può essere concluso né alcun accordo in mediazione, né può considerarsi avverata la condizione di procedibilità a meno che non venga prodotta (e menzionata nel verbale di mediazione) la procura notarile conferita per ragioni di obiettiva impossibilità a presenziare all’incontro.
SENTENZA

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12.03.2018 – Roma – Moriconi

La partecipazione della parte assistita dall’avvocato esclude alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento della mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente, rimanendo da esaminare la diversa situazione per cui l’avvocato rappresenta la parte durante la mediazione solo se quest’ultima è da considerarsi persona fisica e solo in casi eccezionali.
ORDINANZA

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29.01.2018 – Vasto – Capuozzo

Vanno avvertite le parti che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 è richiesta alle parti l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere per l’attore alla stessa procedibilità della domanda è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
SENTENZA

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15.12.2017 – Napoli Nord – Rabuano

Non può considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora una parte abbia solo presentato la domanda di mediazione: infatti, l’art. 5 c. 2-bis d.lgs. 28/2010 dispone che la condizione si verifica qualora si svolga effettivamente il primo incontro anche se ad esso dovesse seguire l’esito negativo della discussione.2) Le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura di mediazione possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. 3) il legislatore dispone l’onere di attivare la mediazione a carico di colui che vuole far valere un diritto in giudizio, non potendosi invece ritenere quest’obbligo in capo alla parte che ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di accertare fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del proprio diritto. ORDINANZA

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30.11.2017 – Roma – Moriconi

L’inottemperanza ingiustificata delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 della legge richiede che l’effettiva partecipazione alla mediazione costituisce sempre una grave inadempienza dalla quale ben può discendere l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
SENTENZA

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05.10.2017 – Roma – Moriconi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla procedibilità della domanda, è, in ogni caso, comportamento valutabile nel merito della causa.
ORDINANZA

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28.09.2017 – Roma – Moriconi

1) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare l’introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto saturo come quello della giustizia italiana. Ciò costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo a ritenere raggiunta la piena prova dell’inadempimento del convenuto. 2) l’ammontare della sanzione ex art. 96 c.p.c. deve essere parametrata ai seguenti criteri: allo stato soggettivo di colpa grave o dolo in capo al responsabile; alla qualifica e caratteristiche del responsabile attraverso le quali si rende capace di condotte consapevoli; alla forza e al potere economico del responsabile, di cui può abusare, con la sua condotta, del giudizio e modo di gestirlo; alla necessità che, in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la sanzione costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.

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26.06.2017 – Roma – Moriconi

Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Non sussiste, infatti, alcun diritto potestativo in capo alle parti di decidere di non svolgere la mediazione demandata, rimanendo, altresì, eventualmente soggette alla improcedibilità delle domande e alle sanzioni disposte dalla legge.
SENTENZA

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14.06.2017 – Lussemburgo – Corte di Giustizia Europea

La normativa italiana non può imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Nel contempo, è legittima la previsione normativa che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria collegata alla mancata ed ingiustificata partecipazione nella adr., se il consumatore si ritira successivamente al primo incontro con il mediatore. 2) L’obiettivo delle procedure ADR non è quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi ad organi giurisdizionali, ma quello di addivenire ad una soluzione concordata del conflitto. Le procedure di adr, pertanto, non possono comportare alcun tipo di disapplicazione dell’art. 47 CEDU, avente ad oggetto il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.
3) L’Unione Europea deve assicurare ed assicura che gli Stati membri garantiscano l’accesso alle procedure adr gratuitamente o comunque a costi minimi ai consumatori.
SENTENZA

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29.05.2017 – Roma – Moriconi

1) Benché la proposta del giudice ex art. 185-bis non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione, il giudice deve indicare alcune direttive che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza nel farla propria, ovvero nello svilupparla autonomamente. 2) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. SENTENZA

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21.05.2017 – Bari (Altamura) – Fazio

1) il mediatore deve accuratamente verbalizzare le attività svolte dinanzi a sé e in particolar modo le ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione; 2) l’attore è tenuto a individuare un organismo di mediazione nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
ORDINANZA

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15.05.2017 – Vasto – Pasquale

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria sia perché manca una espressa previsione legale di perentorietà del termine, sia in vista dello scopo che il termine persegue, sia della funzione alla quale adempie, sia in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in ordine alla sua inosservanza. Lo scopo perseguito dal termine di quindici giorni è garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, in modo che essa possa essere portata a termine prima della celebrazione dell’udienza di rinvio che deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, non superiore a tre mesi. La funzione del termine di quindici giorni si identifica in un intento acceleratorio della procedura. Se è vero che non sono previste sanzioni conseguenti alla inosservanza del termine, è anche vero che chi non lo rispetta più facilmente si espone al rischio per cui il procedimento di mediazione possa non concludersi entro i perentori termini di legge e quindi alla improcedibilità della domanda. 2) Qualora la parte, pur non avendo rispettato il predetto termine di quindici giorni, non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ritardo si identifica come puramente formale, non comportando alcuna conseguenza di ordine sostanziale.
ORDINANZA

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