Mediazione delegata

16.04.2019 – Parma – Chiari

“Per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
ORDINANZA

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20.03.2019 – Aosta – De Paola

Nessuna preclusione normativa era prevista per la rinnovazione della procedura di mediazione all’ esito dell’istruttoria; tale rinnovazione appariva ancor più opportuna nel caso di specie, in quanto non risultava che il procedimento di mediazione anteriore al giudizio
concernesse anche le domande (ivi comprese quelle risarcitorie, oltre quelle concernenti diritti reali) che erano poi state avanzate dagli attori nel presente giudizio, domande rispetto alle quali il convenuto aveva svolto le proprie difese ed eccezioni; tali domande ed eccezioni, con le relative questioni, invece, ben avrebbero potuto (all’ esito della compiuta definizione delle rispettive prese ed eccezioni delle parti) rientrare nell’ambito della mediazione da introdurre a seguito del presente provvedimento.
SENTENZA

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14.02.2019 – Verona – Bartolotti

Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice, dopo avere concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa, può offrire loro l’opportunità di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti tra le parti.
2) Fermo restando l’autonomia dell’organismo nella formulazione della migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione transattiva, in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi economici che deriverebbero da un accordo e i rischi della prosecuzione della causa.
ORDINANZA

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05.02.2019 – Napoli – Cislaghi

L’accordo conciliativo va valutato adeguatamente in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte.
ORDINANZA

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04.02.2019 – Roma – Moriconi

L’organismo va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto.
È richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
Consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc
ORDINANZA

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24.01.2019 – Frosinone – Corte di Appello

Il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità;
ORDINANZA

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20.12.2018 – Roma – Moriconi

1) Nella mediazione, la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere. Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione della parte impinge alla improcedibilità delle domande, oltre che alla possibilità di applicare sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento.
2) La procura alle liti, quand’anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce solo alla causa e non è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo da parte del rappresentante.
SENTENZA

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27.09.2018 – Roma – Moriconi

1) Ai fini dello svolgimento effettivo della mediazione, è necessario che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa, nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
2) Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c. 3 c.p.c., non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso al risarcimento, in quanto la somma comminata ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c. non è un risarcimento ma è un indennizzo in favore della parte che non risulta esserne soggetta ed è una punizione di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa grave o dolo, ad esempio non presentandosi al procedimento di mediazione, ancorché ritualmente convocata; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa.
SENTENZA 2018.09.27

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12.03.2018 – Roma – Moriconi

La partecipazione della parte assistita dall’avvocato esclude alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento della mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente, rimanendo da esaminare la diversa situazione per cui l’avvocato rappresenta la parte durante la mediazione solo se quest’ultima è da considerarsi persona fisica e solo in casi eccezionali.
ORDINANZA

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30.11.2017 – Roma – Moriconi

L’inottemperanza ingiustificata delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 della legge richiede che l’effettiva partecipazione alla mediazione costituisce sempre una grave inadempienza dalla quale ben può discendere l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
SENTENZA

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28.09.2017 – Roma – Moriconi

1) La mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione costituisce condotta grave perché idonea a determinare l’introduzione o l’incrostazione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto saturo come quello della giustizia italiana. Ciò costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata non comparsa, concorrendo a ritenere raggiunta la piena prova dell’inadempimento del convenuto. 2) l’ammontare della sanzione ex art. 96 c.p.c. deve essere parametrata ai seguenti criteri: allo stato soggettivo di colpa grave o dolo in capo al responsabile; alla qualifica e caratteristiche del responsabile attraverso le quali si rende capace di condotte consapevoli; alla forza e al potere economico del responsabile, di cui può abusare, con la sua condotta, del giudizio e modo di gestirlo; alla necessità che, in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, la sanzione costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.

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27.09.2017 – Vasto – Pasquale

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della
eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante, secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
SENTENZA

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21.05.2017 – Bari (Altamura) – Fazio

1) il mediatore deve accuratamente verbalizzare le attività svolte dinanzi a sé e in particolar modo le ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione; 2) l’attore è tenuto a individuare un organismo di mediazione nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
ORDINANZA

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15.05.2017 – Vasto – Pasquale

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria sia perché manca una espressa previsione legale di perentorietà del termine, sia in vista dello scopo che il termine persegue, sia della funzione alla quale adempie, sia in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in ordine alla sua inosservanza. Lo scopo perseguito dal termine di quindici giorni è garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, in modo che essa possa essere portata a termine prima della celebrazione dell’udienza di rinvio che deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, non superiore a tre mesi. La funzione del termine di quindici giorni si identifica in un intento acceleratorio della procedura. Se è vero che non sono previste sanzioni conseguenti alla inosservanza del termine, è anche vero che chi non lo rispetta più facilmente si espone al rischio per cui il procedimento di mediazione possa non concludersi entro i perentori termini di legge e quindi alla improcedibilità della domanda. 2) Qualora la parte, pur non avendo rispettato il predetto termine di quindici giorni, non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ritardo si identifica come puramente formale, non comportando alcuna conseguenza di ordine sostanziale.
ORDINANZA

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