23.12.2016 – Palermo – Ruvolo
Il Giudicante ha ravvisato che il primo incontro di mediazione non può ritenersi una mera formalità delegabile ai rispettivi avvocati, così come non può concludersi con una semplice dichiarazione di non voler procedere oltre il primo incontro. Pertanto, in caso di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, la conseguenza sarà quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale, qualora l’istante non si presenti al primo incontro, mentre se non compare personalmente in mediazione il chiamato, verrà comminata la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione personale, senza alcuna conseguenza relativamente alla procedibilità della domanda se l’istante è comparso.
(ORDINANZA)