01.02.2016 – Roma – Moriconi
Il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla informalità, ben può essere svolto anche con parti ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il provvedimento di invio in mediazione demandata (…)
Il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla informalità, ben può essere svolto anche con parti ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il provvedimento di invio in mediazione demandata (…)
Il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso, ma incide esclusivamente sul procedimento di opposizione da dichiararsi improcedibile. Onere del convenuto attivare la mediazione.
SENTENZA
In un procedimento per convalida di sfratto per morosità va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, nel caso in cui nessuna delle parti presenti avvi la procedura di mediazione, nonostante l’ordine del giudice.
SENTENZA
La mediazione si è conclusa negativamente poiché non è iniziata dopo il primo incontro e cioè dopo la fase preliminare. il giudice ordina la prosecuzione della mediazione ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni.
ORDINANZA
La sequenza negoziazione assistita – mediazione (anche se quest’ultima non è obbligatoria ai fini della condizione di procedibilità) non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo.
ORDINANZA
Roma Capitale condannata a € 8.000 ex art. 96 III co. c.p.c., per mancata partecipazione alla mediazione ordinata dal giudice.
SENTENZA
Mediazione delegata dal giudice: l’amministratore non deve convocare un’assemblea straordinaria per autorizzare l’avvocato all’avvio della mediazione.
SENTENZA
Nella mediazione delegata dal giudice, le parti devono partecipare personalmente
e procedere oltre il primo incontro informativo.
ORDINANZA
Revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e condannate parte istante e parte convenuta per non aver effettivamente esperito la mediazione ma per essersi limitate a dire di “non voler andare avanti oltre l’incontro di programmazione”.
SENTENZA
In caso di opposizione a decreto aggiuntivo la mediazione deve essere proposta dall’opponente.
SENTENZA DI CASSAZIONE
Per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla ver e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni stragiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
ORDINANZA
Avvisa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, precisando che le stesse devono presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato
iscritto all’Albo e partecipare ad una effettiva procedura di mediazione;
ORDINANZA
La mediazione è effettivamente esperita solamente con la presenza personale delle parti al primo incontro.
ORDINANZA
Il Giudice invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche senza la richiesta congiunta delle parti.
ORDINANZA
La consulenza tecnica in mediazione è utilizzabile nel procedimento in Tribunale.
ORDINANZA
Se la controversia verte su diritti disponibili ed indisponibili, il giudice può disporre la mediazione per i soli diritti negoziabili.
ORDINANZA