Mediazione delegata

18.05.2015 – Pavia – Marzocchi

In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA

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30.04.2015 – Roma – Morriconi

Per non aver partecipato al procedimento di mediazione, la parte vittoriosa ottiene la liquidazione solo di un terzo delle spese legali e viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato
SENTENZA

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