07.07.2015 – Firenze – Ghelardini
Il giudice dispone il proseguimento della mediazione anche senza il previo pagamento delle indennità
ORDINANZA
Il giudice dispone il proseguimento della mediazione anche senza il previo pagamento delle indennità
ORDINANZA
Il giudice invita il mediatore ad avanzare una proposta anche in assenza della richiesta congiunta delle parti.
ORDINANZA
La mediazione obbligatoria in caso di materia bancaria coinvolge anche il caso di mutui o fideiussioni che accedono ai contratti bancari.
SENTENZA
In mediazione delegata nel primo incontro le parti sono tenute ad entrare direttamente nel merito della controversia in quanto la valutazione sulla “mediabilità” della lite è già effettuata dal giudice.
La parte deve presenziare personalmente all’incontro salvo rari casi eccezionali in cui potrà essere rappresentata da altro soggetto, a condizione che sia munito di procura speciale notarile, unico strumento idoneo a radicare adeguata rappresentanza.
Il mediatore deve verbalizzare eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.
ORDINANZA
Per non aver partecipato al procedimento di mediazione, la parte vittoriosa ottiene la liquidazione solo di un terzo delle spese legali e viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato
SENTENZA
La mediazione può essere validamente svolta anche senza la presenza della parte convocata se previsto dal Regolamento dell’Organismo
ORDINANZA
Il curatore fallimentare (parte istante) non si presenta “personalmente” al primo incontro. La condizione di procedibilità non è assolta
ORDINANZA
La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti
ORDINANZA
Il Giudice di Pace dispone come condizione di procedibilità della domanda la partecipazione di entrambe le parti davanti al mediatore
ORDINANZA
I comportamenti non leali e non probi tenuti dalle parti in sede di mediazione sono passibili di sanzioni
ORDINANZA
La mediazione obbligatoria deve essere esperita anche nel caso in cui l’oggetto della controversia riguardi mutui o fideiussione che accedono, a loro volta, ai contratti bancari.
Invito alla mediazione per non sopportare i costi sproporzionati di consulenza tecnica e contabile
ORDINANZA