23.06.2016 – Roma – Moriconi

Si tiene conto, nella determinazione dell’ammontare dei compensi, della condotta processuale censurabile tenuta dalla stessa che non ha partecipato senza alcuna ragione alla mediazione disposta dal giudice
ORDINANZA

23.06.2016 – Corte di Cassazione

La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l’introdotta previsione di condanna della parte soccombente al
«pagamento della somma» in questione, è, infatti, plausibilmente ricollegabile
– e non è mancato, in dottrina, chi l’ha così ricollegata – all’obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico.
SENTENZA DI CASSAZIONE

22.06.2016 – Parma – Ioffredi

In tema dì opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.
SENTENZA

15.06.2016 – Vasto – Pasquale

Il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo (…).
Ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015; considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore (…)
ORDINANZA

15.06.2016 – Roma

In breve: nulla la nomina dell’amministratore se non è esplicitato il compenso.
ORDINANZA

30.05.2016 – Vasto – Pasquale

Intesa in questo senso, la condizione di procedibilità assolve anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose. Colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito (che – si badi bene – non è un credito qualsiasi, ma è assistito dai particolari requisiti e presupposti dettati dall’art. 633 c.p.c.), prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, avrà – dunque – l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia e cogliere una chance di soluzione del conflitto alternativa alla tutela giurisdizionale che intende chiedere. In tal modo, si potrà, da un lato, disincentivare, in funzione deterrente, la prosecuzione di opposizioni strumentali e dilatorie e, dall’altro, si potrà, in funzione deflattiva, portare fuori dalla sede processuale controversie, altrimenti assoggettate alla disciplina del rito ordinario di cognizione, che possono risolversi con un accordo amichevole. SENTENZA

19.05.2016 – Roma – Cassazione

Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l’intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione.
CASSAZIONE

16.05.2016 – Udine – Zuliani

La parte convenuta che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva, deve essere condannata al versamento, all’entrate del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 art. 8 comma 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 69/2013).
SENTENZA

12.05.2016 – Verona – Vaccari

L’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.: 1) la domanda riconvenzionale deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall’altra parte 2) la domanda riconvenzionale deve dipendere da un titolo che già dedotto in giudizio come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza del giudice adito né per materia né per valore. ORDINANZA

02.05.2016 – Modena – Masoni

La mediazione si svolge con le parti personalmente.
Non avrebbe d’altro canto senso logico prevedere l’attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un’ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione.
ORDINANZA

28.04.2016 – Roma – Moriconi

L’impossibilità di procedere oltre l’incontro informativo implica la sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura. È da escludere che l’impossibilità possa coincidere con la volontà delle parti di non dare inizio alla procedura di mediazione.
SENTENZA

27.04.2016 – Milano – Flamini

La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa.
ORDINANZA

23.04.2016 – Vasto – Pasquale

Il Giudice sottolinea inoltre che il mediatore ha il preciso dovere di specificare nel verbale “se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso”.
SENTENZA

11.04.2016 – Siracusa – Rizzo

Il Giudice rilevato che dal verbale prodotto non emerge l’avveramento della condizione di procedibilità allo stato, atteso, che l’incontro tra le parti non appare aver condotto ad un concreto confronto tra le stesse sui profili della lite, sicché la procedura non può ritenersi esaurientemente esperita.

09.04.2016 – Ascoli Piceno – Mariani

INVITA pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti; ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. (…) INVITA altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,
PRESCRIVE
che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

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