04.04.2016 – Roma – Moriconi
In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M. (…)
Va segnalato che chi scrive ha già diffusamente e motivatamente espresso in provvedimenti noti – sui siti on line relativi alla mediazione – i termini e le condizioni per la producibilità ed utilizzabilità in giudizio della C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione). Come dire che anche in caso di mancato accordo tale attività, ove espletata da consulente serio e preparato, può conservare utilità (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).
ORDINANZA
30.03.2016 – Torino – Marino
La parte che intende adire alle vie giudiziali deve esperire il procedimento di mediazione con l’assistenza dell’avvocato, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. ((Va da sé che se l’istante non intende andare in causa dopo la mediazione, è libero di scegliere se partecipare o meno con l’assistenza del legale)).
ORDINANZA
30.03.2016 – Siracusa – Muratore
Il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
ORDINANZA
17.03.2016 – Nocera Inferiore – Ascolese
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. De rilevarsi, infatti, la mancata presenza dell’attrice in sede di mediazione, disposta da questo Giudicante ai sensi dell’art.5, secondo comma, del D.lgs.28/2010.
SENTENZA
14.03.2016 – Napoli
Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.
29.02.2016 – Roma – Moriconi
In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
SENTENZA
27.02.2016 – Palermo – Nozzetti
Il terzo chiamato in causa non può eccepire l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento, nei suoi confronti, della mediazione.
ORDINANZA
26.02.2016 – Monza – Loiacono
Infatti in primo luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
L’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da alcuna norma.
26.02.2016 – Milano
La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l’organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi.
26.02.2016 – Altamura – Fazio
In caso di mediazione delegata, il giudice può porre dei “paletti” circa il contenuto della domanda di mediazione.
ORDINANZA
16.02.2016 – Santa Maria Capua Venere
Il giudice rivolge al mediatore l’invito a verbalizzare quale delle parti dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, ai fini della valutazione sul regolamento delle spese di lite.
ORDINANZA
15.02.2016 – Roma – Moriconi
La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti.
ORDINANZA
15.02.2016 – Firenze – Bruggia
L’onere di attivare la procedura mediativa gravi sulla parte opposta.
ORDINANZA
01.02.2016 – Roma – Moriconi
Il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla informalità, ben può essere svolto anche con parti ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il provvedimento di invio in mediazione demandata (…)
25.01.2016 – Roma – Moriconi
È necessario e doveroso che il mediatore verbalizzi la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria. Peraltro nell’ambito delle attività del mediatore, sarebbe buona prassi degli organismi fornire alle parti, oltre le informazioni che la legge prevede, quelle relative allo stato della giurisprudenza sulle questioni più rilevanti e di interesse in tema di mediazione.
ORDINANZA
21.01.2016 – Monza – Mariconda
Il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso, ma incide esclusivamente sul procedimento di opposizione da dichiararsi improcedibile. Onere del convenuto attivare la mediazione.
SENTENZA