05.06.2014 – Bologna – Giannitti

I difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fato che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa.
ORDINANZA

19.03.2014 – Firenze – Breggia

Prescrizioni del giudice sulla mediazione delegata. Presenza delle parti, partecipazione effettiva e non mera informazione sullo svolgimento, peraltro già fornite dai legali delle parti
ORDINANZA

16.03.2012 – Milano – Crugnola

Le controversie di difficile ricostruzione sistematica debbono ritenersi inserite in quella categoria di controversie sulla base del riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali.
ORDINANZA

19.05.2008 – Roma – Cassazione

L’amministratrice aveva violato il suo diritto di informazione, prima di approvare il rendiconto, poiché non gli aveva consentito di prendere visione, in tempi e modi debiti, della documentazione relativa, avendogli sottoposto una documentazione frammentaria ed avendogli impedito di estrarne copia integrale.
SENTENZA DI CASSAZIONE

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